Superbonus 110%: come funziona sconto in fattura e cessione del credito

Il Superbonus 110% si può fruire ‘normalmente’ oppure, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, il contribuente in alternativa potrà optare per:

  • lo sconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d’imposta in una misura ridotta al 90% ad un’impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

Sconto in fattura e cessione del credito anche per Ristrutturazioni e Bonus Facciate

La novità importante è quella data dall’art.121, che oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, consente di scegliere una delle due opzioni di cui sopra (cioè sconto in fattura o cessione del credito) anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate. L’ articolo 121 prevede infatti che, in alternativa alla detrazione, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, possa optare per una delle due opzioni sopracitate anche per questi interventi:

  • a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del dpr 22 dicembre 1986, n. 917;
  • b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  • c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Al nuovo superbonus del 110% si aggiungono quelli vigenti per legge:

  • bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
  • bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
  • bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
  • ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
  • sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
  • bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020
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