Superbonus: ammesse seconde case, villette a schiera e demolizioni

Il Superbonus 110% è anche per le seconde case, per le demolizioni e ricostruzioni, per le associazioni sportive, i collettori solari e le villette a schiera. Nella seduta dell’8 luglio la Camera ha infatti approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio. Queste sono solo alcune delle modifiche più importanti introdotte dalla nuova versione del decreto, che punta ad allargare il panorama già ampio dei lavori e dei beneficiari. Dopo l’analisi dei numerosi emendamenti ecco il testo definitivo che introduce tante novità molto attese ma non estende il periodo di vita del Superbonus, che terminerà il 31 dicembre 2021 con la sola eccezione degli Istituti Autonomi Case Popolari a cui si concedono 6 mesi aggiuntivi. Rivediamo insieme le caratteristiche del Superbonus 110% e le modifiche appena introdotte. Nel testo dell’articolo sono evidenziate tutte le novità in GRASSETTO.

I beneficiari del Superbonus indicati ai commi 9 e 10 dell’Art.119 diventano quindi:

  • Condomini
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
  • IACP, Istituti Autonomi Case Popolari.
  • Cooperative abitative
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il Superbonus 110% non è applicabile per gli edifici e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali :

  • A/1: abitazioni di tipo signorile
  • A/8: abitazioni in ville
  • A/9: castelli

Il Superbonus del 110 % si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e si configura come una detrazione IRPEF o IRES calcolata in 5 quote annuali. Per gli Istituti Autonomi Case Popolari è possibile ottenere il beneficio fiscale anche per le spese documentate nei sei mesi successivi, ovvero dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Il comma 1 definisce gli interventi principali: è necessario infatti eseguire almeno uno di questi lavori per ottenere l’incentivo 110%. La conversione in Legge ammette le coperture, i collettori solari, la biomassa e introduce le singole unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di ingressi autonomi, come ad esempio le villette a schiera. Gli interventi principali diventano:

  1. Isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.
  2. Modifiche alle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati di tipo:
    1. Caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno la classe A
    2. Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico
    3. Microcogeneratori
    4. Impiati a collettori solari
    5. Teleriscaldamento*
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
    1. Caldaia a condensazione con efficienza almeno in classe A
    2. Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico
    3. Microcogeneratori
    4. Impiati a collettori solari
    5. Biomasse*
    6. Teleriscaldamento*

* ammesso unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10

Un’ulteriore specifica riguarda gli edifici storici vincolati: nel caso in cui la costruzione sia vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2012 e risulti impossibile eseguire un intervento principale, il Decreto consente di ottenere il 110% anche con i soli interventi subordinati previsti nell’Ecobonus in Legge di Bilancio.

Il Superbonus 110% si può applicare anche a interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali si attuano i lavori compresi negli interventi principali (Art. 19 comma 1) e subordinati (Art.19 comma 2).

Limiti di spesa per i lavori del Superbonus

Cambiano tutti i limiti di spesa per gli interventi principali appena indicati al comma 1: i limiti vengono valutati in funzione del numero di unità immobiliari:

Comma 1 – lettera a) isolamento delle strutture opache

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo;
  • 40.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che in edifici da oltre 8 unità immobiliari.

Comma 1 – lettera b) Modifiche alle parti comuni degli impianti invernali

  • 20.000 € per le singole unità in edifici fino ad 8 unità immobiliari ;
  • 15.000 € per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici con più di 8 unità immobiliari;

Comma 1 – lettera c) Modifiche agli impianti unifamiliari o in singole unità

  • 30.000 € per le singole unità unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.
Tabella riassuntiva dei lavori
*ammessi unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10

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